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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1322
Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (1372; 5 prel.; ...

Note:
(1)

L'espressione «e dalle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Per alcune limitazioni legali all'autonomia contrattuale delle parti si veda il divieto di stipulare contratti atipici di concessione a terzi di fondi rustici (art. 13 della L. 15 settembre 1964, n. 756) e la conversione ex lege in affitto dei contratti aventi ad oggetto la concessione a terzi dell'utilizzo di fondi rustici (art. 27 della L. 3 maggio 1982, n. 203).

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