
Contratti e atti che devono essere ricevuti da notaio o da cancelliere:
— atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni (art. 14); convenzioni matrimoniali (art. 1621); accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 4841); rinunzia all'eredità (art. 519); testamento pubblico (art. 603); accettazione della nomina di esecutore testamentario (art. 702); donazione (art. 782); atto costitutivo della società per azioni (art. 2328); costituzione della società a responsabilità limitata (art. 2475); atto di fusione delle società (art. 2504); atto costitutivo della società cooperativa (art. 2518); contratto di arruolamento (art. 328 c.n.).
Contratti e atti per i quali è richiesta la forma scritta:
— elezione di domicilio (art. 472); testamento olografo (art. 602); scioglimento della comunione di immobili o diritti immobiliari (art. 1111); procura del rappresentante (art. 1392); dichiarazione di nomina nel contratto per persona da nominare (art. 1403); dichiarazione di riscatto nella vendita di cose immobili (art. 1503); vendita di eredità (art. 1543); prova del contratto di assicurazione (art. 1888) e di riassicurazione (art. 1928); prova della transazione (art. 1967); cessione dei beni (art. 1978); assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova (art. 20961); patto di non concorrenza (art. 21251); contratto costitutivo dei consorzi (art. 2603); modificazioni del contratto di consorzio (art. 26072); prelazione del creditore pignoratizio (art. 27873); prelazione nel pegno di crediti (art. 2800); pegno di diritti diversi dai crediti (art. 2806); concessione unilaterale d'ipoteca (art. 2821); rinunzia all'ipoteca (art. 2879); cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca (art. 2882); compromesso per l'arbitrato (art. 807 c.p.c.); clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.).
In deroga all'art. 1350, n. 8, l'art. 41 della L. 3 maggio 1982, n. 203, norme sui contratti agrari, dispone:
«I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi».
Richiedono la forma scritta i contratti delle banche e degli intermediari finanziari (art. 117 D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; art. 1 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197).