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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 692
Sostituzione fedecommissaria

(1)

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto (414) possono istituire...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 197 della L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, della quale l'art. 238, dispone:

«238. La disposizione dell'art. 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunziata con sentenza passata in giudicato.

«Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori».

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