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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 676
Effetti dell'accrescimento

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale...

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