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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 687
Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto (...

Note:
(1)

La parola fra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 85, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(2)

Le parole: «o legittimato o» sono state così sostituite dall'attuale: «anche» dall'art. 85, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

La parola: «naturale» è stata così sostituita dalle attuali: «nato fuori del matrimonio» dall'art. 85, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 85, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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