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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 604
Testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo (598). Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è...

Note:
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Gli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 3 febbraio 1975, n. 18, provvedimenti in favore dei ciechi, dispongono:

«1. La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli artt. 414, 415 e 416 del codice civile».

«2. La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

«Resta fermo il divieto di cui all'art. 604, ultimo comma, del codice civile».

«3. Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

«La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco la propria, premettendo ad essa le parole il testimone”.

«La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole partecipante alla redazione dell'atto”».

«4. Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce ne è fatta menzione sul documento con la formula impossibilitato a sottoscrivere”.

«Nei casi previsti dal comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'art. 3».

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