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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 179
Nullità assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'art. 178 comma 1 lett. a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero...

Note:
(1)

Per i singoli atti in cui si concretizza l'esercizio dell'azione penale si vedano i seguenti articoli di questo codice: art. 4095 per l'imputazione in seguito a rigetto della richiesta di archiviazione; artt. 416 e 417 per la richiesta di rinvio a giudizio; artt. 423, 517 e 518 per la contestazione in udienza del reato connesso o del fatto nuovo; artt. 444 e 557 per la richiesta di sanzione sostitutiva, pena pecuniaria o pena detentiva breve; artt. 449 e 450 per la presentazione o la citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo; art. 453 per la richiesta di giudizio immediato; art. 459 per la richiesta di decreto penale di condanna.

(2)

Si vedano gli artt. 350, 391, 401, 420, 441, 451, 484, 486, 598, 599, 666, 678 e 704 di questo codice.

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