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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 129
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza ...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 408, 411, 442, 444, 455, 459, 469, 531 di questo codice e l'art. 26 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(2)

Si veda la L. 20 giugno 2003, n. 140, recante norme in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

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