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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 124
Obbligo di osservanza delle norme processuali

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori (1) (126; reg. 1) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e...

Note:
(1)

Le parole: «e collaboratori» sono state inserite dall'art. 18, comma 2, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 151.

(2)

Si veda anche la L. 13 aprile 1988, n. 117 recante norme sulla responsabilità civile dei magistrati e il risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

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