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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 5
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

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