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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 28
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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