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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 37
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

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