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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 698
Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale

(1) (2)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle...

Note:
(1)

In materia di individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, si veda il D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96.

(2)

La precedente rubrica: «Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale» è stata così sostituita dall'attuale: «Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale» dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

(3)

Le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono state così sostituite dalle parole: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale» dall'art. 3, comma 9, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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