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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 694
Aeroporti privati

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni (1) vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà...

Note:
(1)

Le parole: «e delle convenzioni» sono state inserite dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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