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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 674
Liberazione dopo il pignoramento

La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.

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