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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1816
Termine per la restituzione fissato dalle parti

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).

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