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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1815
Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (1282, 1820). Per la determinazione degli...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108.

(2)

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

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