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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 544 quinquies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni (1) e con la multa da 50.000 a 160.000...

Note:
(1)

Le parole: «da uno a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da due a quattro anni» dall'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 6 giugno 2025, n. 82.

(2)

Le parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma» sono state inserite dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 6 giugno 2025, n. 82.

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