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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 544 quater
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro ...

Note:
(1)

Le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono state così sostituite dalle attuali: «la multa da 15.000 a 30.000 euro» dall'art. 2 della L. 6 giugno 2025, n. 82.

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