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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 168 bis
Designazione del giudice istruttore

(1)

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale , con decreto (...

Note:
(1)
(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Il segno di interpunzione «,» è stato così sostituito dalla parola «e» dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

L'ultimo periodo di questo comma è stato soppresso dall'art. 2 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(6)

Questo comma, così sostituito dall'art. 12 della L. 26 novembre 1990, n. 353, è stato abrogato dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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