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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 132
Contenuto della sentenza

(1)

La sentenza reca l'intestazione: Repubblica Italiana, ed è pronunciata In nome del popolo italiano (...

Note:
(1)

Si ve da l'art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone: «2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.».

(2)

Così previsto dall'art. 6, D.L.vo Pres. 19 giugno 1946, n. 1, avente per oggetto: Nuove formule per la emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

(3)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

Il testo precedente così disponeva: «4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;».

(4)

Comma così sostituito dall'art. 6, L. 8 agosto 1977, n. 532.

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