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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 458
Richiesta di giudizio abbreviato

(1)

1. L'imputato, a pena di decadenza (173), può chiedere il giudizio abbreviato (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 22 gennaio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo e dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50 bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(2)

Le parole: «entro sette giorni» sono state così sostituite dall'art. 14, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(3)

Il periodo riportato tra parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a), della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 16 aprile 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 46, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(6)

Le parole: «in ogni caso» sono state inserite dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(7)

Le parole: «per la valutazione della richiesta,» sono state inserite dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(8)

Le parole: «commi 3 e 5» sono state così sostituite dalle attuali: «commi 3, 5 e 6 ter» dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(9)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(10)

Questo comma è stato inserito dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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