
1. Salvo quanto previsto dall'
Le parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 415 bis» sono state premesse a questo comma dall'art. 17, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Per il regime transitorio, si veda, però, l'art. 258 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura penale.
Le parole: «o, se si procede per una contravvenzione, un anno» sono state aggiunte dall'art. 22, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
L'art. 14, comma 1, della L. 14 gennaio 2013, n. 9, prevede inoltre che ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.
Questo numero è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 19 marzo 2001, n. 92, sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
A norma dell'art. 17, comma 6, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155, per i procedimenti relativi ai delitti previsti da questo numero, non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 5 quater, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
Le parole: «nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270 bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 2, del D.L. 5 aprile 2001, n. 98, convertito nella L. 14 maggio 2001, n. 196.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270 ter e 280 bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Lettera dapprima sostituita dall'art. 6, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356 e poi così sostituita dall'art. 21, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332.
Le parole: «600,» e: «602,» sono state inserite dall'art. 6, comma 1, lett. c), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.
Le parole: «600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1,» sono state così sostituite dalle attuali: «600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma» dall'art. 5, comma 1, lett. i), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
Le parole: «dall'articolo 12, comma 3,» sono state così sostituite dalle attuali: «dagli articoli 12, comma 3, e 12 bis» dall'art. 8, comma 4, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, nella L. 5 maggio 2023, n. 50.
Le parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 27, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
Questo numero è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. c), della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Si veda l'art. 9 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, che così dispone:
«9. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di sei anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale».
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si riporta il testo precedente:
«3. Salvo quanto previsto dall'art. 415 bis *, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale (405) o richiesto l'archiviazione (408, 411, 415) nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
Questo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 30, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 1, comma 36, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge.