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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 60 ter
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 27, comma 3, lett. d), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116.

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

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