
Le azioni previste dagli articoli
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. b), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2026.
Disciolte con D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei relativi patrimoni.