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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2349
Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

(1)

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2349. (Azioni a favore dei prestatori di lavoro). In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente».

(2)

Le parole: «prestatori di lavoro» e «anche di» sono state inserite dall'art. 5, lett. f), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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