News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2329
Condizioni per la costituzione

(1)

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2329. (Condizioni per la costituzione). Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;

3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori».

(2)

Le parole: «e 2343» sono state così sostituite dalle parole: «, 2343 e 2343 ter» dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 142.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?