
I Giudici comunitari hanno affrontato i riflessi dell'avvio di una procedura fallimentare sulla detrazione dell'IVA a credito relativa agli acquisti effettuati fino all'avvio di tale procedura.
Secondo i Giudici comunitari, considerato che l'avvio di una procedura fallimentare non fa cessare l'attività economica ma ne modifica soltanto le finalità, uno Stato membro non può richiedere, per il solo fatto che è in atto tale procedura, la rettifica della detrazione dell'IVA relativamente agli acquisti effettuati anteriormente all'avvio della procedura stessa.
L'avvio di una procedura fallimentare con prosecuzione dell'attività economica, sia pure solo a beneficio dei creditori, non può comportare l'obbligo di rettificare le detrazioni IVA operate sugli acquisti effettuati prima della dichiarazione del fallimento. Ciò quando l'inizio della procedura non impedisce il proseguimento dell'attività...