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IVA Detrazione e rivalsa
Rettifica della detrazione

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 reca le disposizioni relative alle rettifiche della detrazione, nei casi in cui beni o servizi acquistati dal soggetto passivo, nel corso di un "periodo di monitoraggio" consentano una detrazione diversa da quella operata all'atto del loro acquisto.

L'articolo 19-bis2 prevede tre tipi di rettifica della detrazione:

  • da comma 2, riguardante il diverso utilizzo del bene ammortizzabile;
  • da comma 3, riguardante mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività esercitata;
  • da comma 4, o pro-rata temporis, nel caso in cui vari la percentuale di detrazione (pro rata).

Tali rettifiche possono dare luogo ad una maggiore detrazione di imposta o ad un suo riversamento.

L'ampia previsione delle ipotesi di rettifica è dovuta alla necessità di coordinare i due principi sui quali è incentrata la disciplina della detrazione, consistente, il primo, nel diritto di operare immediatamente la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati, senza attenderne l'effettivo utilizzo, il secondo, nella correlazione della detrazione all'effettuazione di operazioni imponibili o che danno comunque diritto alla detrazione dell'imposta.

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