
Per le imprese in contabilità semplifica "per cassa" non assumono rilevanza fiscale le rimanenze finali e di conseguenza le esistenze iniziali. Nel primo anno di applicazione del regime "per cassa" risultano interamente deducibili le rimanenze finali dell'anno precedente.
Ciò, come noto, può dar luogo al realizzo di una consistente perdita d'esercizio, recuperabile negli esercizi successivi.
Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso della donazione (nel 2019) di una ditta individuale in contabilità semplificata "per cassa" dal 2017. Per tale fattispecie l'Agenzia consente, in base ad un'interpretazione logico sistematica, al donatario di dedurre le rimanenze trasferite a seguito della donazione per un importo pari al minore tra:
- le rimanenze indicate nell'atto di donazione;
- la perdita maturata dal donante nel 2017, ridotta della quota utilizzata da quest'ultimo "limitatamente ... alla quota proporzionalmente ascrivibile alla integrale deduzione delle rimanenze".
A seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera dell'art. 1, commi da 17 a 23, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, ossia quale differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti...