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Contabilità semplificata per cassa
Determinazione reddito e riporto perdite

A cura del Centro studi fiscale Seac

Come anticipato, le imprese minori per la determinazione del reddito devono seguire le regole previste dall'art. 66, TUIR.

Il reddito dell'impresa in contabilità semplificata è determinato come differenza:

  • tra l'ammontare dei ricavi/altri proventi percepiti (art. 85 TUIR), compresi gli utili da partecipazione, dividendi ed interessi (art. 89 TUIR) e
  • e quello delle spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 85, TUIR, sono considerati ricavi:

  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
  • i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
  • i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
  • i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Vanno altresì considerati i seguenti componenti positivi/negativi:

  • l'autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore (art. 57, TUIR);
  • i redditi degli immobili "patrimonio" (art. 90, TUIR);
  • le plusvalenze (art. 86, TUIR) e le sopravvenienze attive (art. 88, TUIR);

attenzione

A seguito delle modifiche apportate all'art. 88, comma 3, lett. b), secondo periodo, TUIR ad opera del D.Lgs. n. 192/2024, i contributi in conto capitale concorrono alla determinazione del reddito in un'unica soluzione nell'esercizio in cui vengono incassati (principio di cassa).
Tali novità si applicano, in via generale, dal periodo d'imposta 2024 (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
L'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 192/2024 prevede tuttavia uno specifico regime transitorio per i contributi incassati entro il termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
In tale ipotesi, il citato comma 2 precisa che si applica il previgente art. 88, comma 3, lett. b), TUIR e, di conseguenza, restano salve le rateizzazioni già avviate.    

  • minusvalenze/sopravvenienze passive (art. 101, TUIR).
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