
Come noto, a decorrere dall'1.1.2015, il reverse charge è stato esteso a ulteriori nuove fattispecie nell'ambito del settore edile.
Tale estensione si sovrappone alla previgente disciplina, in vigore dall'1.1.2007, applicabile alle prestazioni edili, diverse da quelle recentemente introdotte, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Di seguito, dopo aver sintetizzato le condizioni richieste per l'applicazione del reverse alle accennate ipotesi, si propone una tabella dalla quale desumere, in base al codice attività, la fattispecie applicabile.
Come noto, ai sensi dell'
Con riguardo alle modalità...