News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Reverse charge
Subappalti edili

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il meccanismo del reverse charge è applicabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972:

"a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

"a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Il presupposto per l'applicazione del reverse charge di cui alla lettera a) è rappresentato dalla stipula di un contratto di subappalto avente ad oggetto prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile.

Per delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il reverse charge, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004: la divisione F della richiamata tabella indica i codici riferiti alle attività di "costruzione" .

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?