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9 settembre 2015 N. 245 - IVA
L'OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE IVA "POSTICIPATA" NON INCIDE SUI TERMINI DI VERSAMENTO

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la scelta di adottare le liquidazioni IVA mensili c.d. "posticipate", possibile per i soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, comporta l'utilizzo di una diversa base di calcolo per determinare il saldo a debito / credito mensile e non un differimento dei termini di versamento dell'imposta.

Anche tali soggetti infatti entro il giorno 16 di ogni mese devono versare l'IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese precedente.

Detto "metodo" differisce da quello ordinario solo per il fatto che, al fine di determinare l'imposta a debito / credito, non si considerano le operazioni del mese cui si riferisce la liquidazione ma quelle del mese precedente.

Come noto, l'art. 1, DPR n. 100/98:

  • al comma 1 dispone che:
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