
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la scelta di adottare le liquidazioni IVA mensili c.d. "posticipate", possibile per i soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, comporta l'utilizzo di una diversa base di calcolo per determinare il saldo a debito / credito mensile e non un differimento dei termini di versamento dell'imposta.
Anche tali soggetti infatti entro il giorno 16 di ogni mese devono versare l'IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese precedente.
Detto "metodo" differisce da quello ordinario solo per il fatto che, al fine di determinare l'imposta a debito / credito, non si considerano le operazioni del mese cui si riferisce la liquidazione ma quelle del mese precedente.
Come noto, l'
- al comma 1 dispone che:
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