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IVA Versamenti e adempimenti - Versamento IVA
Liquidazioni periodiche IVA e modalità di versamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il contribuente ha l'obbligo di versare all'Erario la differenza positiva fra l'IVA a debito (per le operazioni attive da lui effettuate) e l'IVA a credito (imposta pagata sugli acquisti).

La normativa IVA dispone che i versamenti possono essere eseguiti alternativamente:

  • mensilmente;
  • trimestralmente a seguito di opzione (nei casi consentiti).

Nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche, il contribuente informa l'Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale delle liquidazioni effettuate; in sede di dichiarazione IVA annuale riepiloga infine la sua posizione verso l'Erario, versando l'eventuale differenza positiva o richiedendo l'eccedenza d'imposta (a credito).

Oggetto della liquidazione

La liquidazione periodica ha lo scopo di definire la posizione IVA del contribuente con riguardo ad un determinato periodo (mese o trimestre).
Periodicamente il contribuente dovrà cioè calcolare:

  1. l'imposta esigibile nel periodo di riferimento (mese o trimestre) relativa alle fatture emesse ancorché non registrate;
  2. l'imposta che ha dovuto corrispondere per gli acquisti effettuati, per la quale intende esercitare il diritto alla detrazione.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'imposta può riguardare anche i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. La differenza algebrica fra i due valori rappresenta:

  • un debito verso l'Erario se la differenza è positiva;
  • un credito verso l'Erario se la differenza è negativa.
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