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IVA Versamenti e adempimenti - Versamento IVA
Liquidazioni periodiche IVA e modalità di versamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il contribuente ha l'obbligo di versare all'Erario la differenza positiva fra l'IVA a debito (per le operazioni attive da lui effettuate) e l'IVA a credito (imposta pagata sugli acquisti).
La normativa IVA dispone che i versamenti possono essere eseguiti alternativamente:

  • mensilmente;
  • trimestralmente a seguito di opzione (nei casi consentiti).

Nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche, il contribuente informa l'Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale delle liquidazioni effettuate; in sede di dichiarazione IVA annuale riepiloga infine la sua posizione verso l'Erario, versando l'eventuale differenza positiva o richiedendo l'eccedenza d'imposta (a credito).

attenzione

Con Provvedimento 14 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare il Modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bisD.L. n. 78/2010.
In particolare, tra le principali novità si segnala la nuova soglia di versamento minimo, che passa da € 25,82 ad € 100,00, come previsto dall'art. 9, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. "Decreto Adempimenti").

Oggetto della liquidazione

La liquidazione periodica ha lo scopo di definire la posizione IVA del contribuente con riguardo ad un determinato periodo (mese o trimestre).
Periodicamente il contribuente dovrà cioè calcolare:

  1. l'imposta esigibile nel periodo di riferimento (mese o trimestre) relativa alle fatture emesse ancorché non registrate;
  2. l'imposta che ha dovuto corrispondere per gli acquisti effettuati, per la quale intende esercitare il diritto alla detrazione.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'imposta può riguardare anche i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. La differenza algebrica fra i due valori rappresenta:

  • un debito verso l'Erario se la differenza è positiva;
  • un credito verso l'Erario se la differenza è negativa.
Liquidazione IVA mensile

Ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 100/1998, le liquidazioni IVA mensili devono essere effettuate entro il giorno 16 di ciascun mese, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, per il mese precedente.
L'imposta a debito dovrà essere versata (oppure compensata) tramite la delega di versamento Mod. F24.
Le somme derivanti dalle liquidazioni mensili da indicare nel Mod. F24 devono essere arrotondate al centesimo di euro.
Nel caso in cui la somma derivante dalla liquidazione periodica risulti a debito per un importo non superiore a € 100 (in precedenza € 25,82) questo non va versato ma considerato nella liquidazione successiva.

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