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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 452 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Inquinamento ambientale

*

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

...

Note:
(*)

Si veda l'art. 8, comma 1, del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, non ancora convertito in legge, che si riporta:

«1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255 bis, 255 ter, 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).».

(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6 ter, comma 3, lett. b), del D.L. 9 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137.

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