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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 640
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 (649) ...

Note:
(1)

La multa originaria da L. 500 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

La multa originaria da L. 3.000 a L. 15.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

Le parole: «o dell'Unione europea» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 14 luglio 2020, n. 75.

(4)

Questo numero, aggiunto dall'art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(6)

Questo comma è stato inserito dall'art. 11, comma 2, lett. b), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(7)

Le parole: «capoverso precedente» sono state così sostituite dalle attuali: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2 ter)» dall'art. 16, comma 1, lett. t), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(8)

Le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono state così sostituite dalle attuali: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» dall'art. 8 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36. Le stesse parole sono poi state sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

(9)

Le parole: «, e dal terzo comma» sono state aggiunte dall'art. 11, comma 2, lett. c), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(10)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 98 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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