News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 344
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a)...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?