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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 118 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Coordinamento delle indagini

(1)

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a) del codice, nonché per i delitti di cui agli...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 9 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2)

Le parole: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale,» sono state inserite dall'art. 1, comma 7 della L. 22 maggio 2015, n. 68.

(3)

Le parole: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» sono state inserite dall'art. 1, comma 7, della L. 22 maggio 2015, n. 68.

(4)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L. 22 maggio 2015, n. 68.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 1991, n. 356.

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