
1. Nel disporre le misure (
Per la disciplina delle misure cautelari con riferimento ad imputati minorenni si vedano gli artt. 19 ss. del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, e gli artt. 36 ss. del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.
Per i provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossico o alcool/dipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici si veda l'art. 89 T.U. 9 ottobre 1990, n. 309, sugli stupefacenti.
Questo comma è stato inserito dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.
Le parole: «sia stata o» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L. 26 marzo 2001, n. 128.
La parola: «, 612 ter» è stata inserita dall'art. 16, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.
Questo comma, inserito dall'art. 4, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 117.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a), della L. 24 novembre 2023, n. 168.
Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 1, lett. c), della L. 26 marzo 2001, n. 128.
Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'attuale, dall'art. 3 della L. 16 aprile 2015, n. 47.
Il secondo periodo di questo comma è stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo, dall'art. 4, comma 1, della L. 16 aprile 2015, n. 47.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 4, comma 2, della L. 16 aprile 2015, n. 47.
Questo comma era stato dapprima modificato dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e poi sostituito dall'art. 5, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332. A norma degli artt. 3 e 4, commi 1 e 2, della L. 16 aprile 2015, n. 47, questo comma è stato da ultimo completamente riformulato.
Per il procedimento minorile si veda l'art. 192 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, come modificato dall'art. 54 del D.L. n. 152/1991.
Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L. 16 aprile 2015, n. 47.
Questo comma, dapprima sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 1991, n. 356, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2011, n. 62. A norma dell'art. 1, comma 4, della medesima legge, tali disposizioni si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Si riporta il testo previgente: «Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere].».
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, lett. b), della L. 12 luglio 1999, n. 231.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 5, secondo comma, del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da HIV, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 1993, n. 222. Si veda ora l'art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tema di stupefacenti.