
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 104
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91
Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'
Note:
(1)
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si riporta il testo previgente:
«104. Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori della società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie».