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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 926
Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorità aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonché l'indennità spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

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