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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1515
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui (...

Note:
(1)

L'espressione «o da norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Rectius: commissionario.

(3)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 150 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 3), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «dal tribunale» sono state così sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». Ai sensi dell'art. 32, comma 3, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

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