
Con il provvedimento in commento viene sancita l'assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone. L'approccio interpretativo si muove dall'indagine preliminare sulla portata estensiva della norma rispetto al tradizionale principio della spendita del nome, ovvero sul comportamento del socio tale da integrare la prova all'esterno del rapporto sociale ancorché non disciplinato nei rapporti. Infine, vengono proposte alcune brevi considerazioni sul rapporto tra società apparente e occulta nonché sulla tutela dei terzi nei confronti dei creditori sociali.
Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un...