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L'art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 136/2024ha apportato significative modifiche all'art. 356, CCI. In particolare, sono stati riscritti i commi 1 e 2 per risolvere talune problematiche emerse in ambito applicativo e sistematico.
Con specifico riferimento al comma 1, come precisato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 136/2024, il Legislatore ha voluto:
- eliminare il riferimento ad un “albo”, sostituendolo con il termine “elenco”, in quanto il concetto di albo sottende l'appartenenza ad un ordine professionale (condizione non necessaria per l'esercizio delle professionalità relative alla conduzione degli strumenti/procedure per la risoluzione della crisi e dell'insolvenza);
- razionalizzare lo scopo dell'elenco in questione, il quale “ricomprende anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore e che ogni iscritto, anche con riferimento agli incarichi provenienti dall'autorità giudiziaria, può scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere, tenuto conto delle diversità di competenze e organizzazione che quelle funzioni richiedono”;
- chiarire il ruolo di vigilanza del Ministero della giustizia rispetto agli organi professionali.
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