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Regimi OSS e IOSS
Il regime OSS

A cura del Centro studi fiscale Seac

A decorrere dal 1° luglio 2021 il regime speciale IVA MOSS è stato ridenominato OSS ed è stato previsto il regime OSS-UE e il regime OSS-NON UE; è stato introdotto, inoltre, il regime IOSS riservato alle importazioni di modico valore.  

Con il D.Lgs. n. 83/2021, sono state recepite le disposizioni contenute nelle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all'interno dell'UE.

Le nuove regole interessano le seguenti operazioni effettuate dal 1° luglio 2021:

  • vendite a distanza intraUE di beni;
  • vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;
  • vendite "domestiche" di beni da parte di soggetti non stabiliti nell'UE a non soggetti passivi (consumatori privati), facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplace);
  • prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell'UE / stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo a non soggetti passivi (consumatori finali).
I regimi speciali
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, Direttiva UE n. 2017/2455 alla Direttiva n. 2006/112/CE, il regime speciale applicabile ai soggetti passivi che effettuano servizi di:
  • telecomunicazione;
  • teleradiodiffusione o elettronici;
a committenti non soggetti passivi (c.d. regime MOSS - Mini One Shop), è stato esteso a tutti i servizi B2C, alle vendite a distanza intraUE e a specifiche vendite di beni facilitate da piattaforme elettroniche.

Il regime speciale OSS (One Stop Shop) è applicabile:

  • alle vendite a distanza intraUE di beni e alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso stato Stato UE facilitate da un'interfaccia elettronica;
  • ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati.

Inoltre, è previsto:

  • il nuovo regime speciale IOSS (Import One Stop Shop), applicabile alle vendite a distanza di beni di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE destinati al consumo in uno Stato UE;
  • un regime alternativo allo IOSS, ai fini della dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione relativa alle spedizioni di modesto valore.

Sono stati individuati i seguenti regimi di assolvimento dell'IVA centralizzati:

  • "OSS-UE" utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE che spediscono / trasportano beni a partire dall'Italia (art. 74-sexies, DPR n. 633/72);
  • "OSS- NON UE" riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72);
  • "IOSS" riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE (art. 74-sexies.1, DPR n. 633/72).

attenzione

L'adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l'identificazione in ogni singolo Stato UE di consumo, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l'effettuazione di un unico versamento dell'IVA dovuta per tutte le operazioni in esame.

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