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Riscossione La rateazione
Rottamazione e saldo e stralcio

A cura del Centro studi fiscale Seac

Tra i metodi adottati dal Legislatore per la lotta all'evasione fiscale, si registrano anche particolari misure che cercano di contemperare la necessità di punire il comportamento evasivo con l'esigenza di deflazionare il carico contenzioso di natura fiscale.

In particolare, si è cercato di scoraggiare il contribuente ad intraprendere o proseguire il giudizio contro l'Amministrazione Finanziaria, mediante l'introduzione di disposizioni legislative caratterizzanti la definizione agevolata delle liti fiscali.

Finalità principale di tali interventi legislativi è stata quella di incentivare la totalità dei contribuenti a regolarizzare la propria situazione debitoria con il Fisco, proponendo una varietà di incentivi: dalla definizione "a saldo e stralcio" ad un abbattimento delle somme dovute, fino all'eliminazione degli interessi di mora maturati sino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge di che si sono succedente negli anni.

Il percorso normativo è iniziato nel 2016, con la prima rottamazione delle cartelle e, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, non è ancora terminato: il Legislatore, infatti, sembra aver deciso di confermare quest'orientamento, probabilmente anche in ragione della particolare situazione socio - economica che caratterizza il momento attuale dovuta alla diffusione esponenziale dell'epidemia dovuta a Covid-19.

Non è un caso, peraltro, che la platea dei contribuenti abbia risposto in maniera significativa alle suddette iniziative, registrandosi un numero notevole di adesioni alle varie ipotesi di definizione agevolata delle liti fiscali che si sono susseguite nel tempo.

Vediamo, dunque, nel dettaglio il suddetto percorso normativo e le relative modalità di regolamentazione delle pendenze fiscali a vario tipo esistenti.

1. La procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193/2016: la prima rottamazione delle cartelle

La prima disposizione normativa oggetto di disamina è l'articolo 6, D.L. n. 193/2016, che ha introdotto la possibilità di poter estinguere i debiti di natura fiscale iscritti nei ruoli ed affidati agli agenti della riscossione negli anni ricompresi tra il 2000 ed il 2016.

La modalità di estinzione del debito fiscale si basava sul pagamento delle somme a titolo di sorte capitale ed interessi affidate all'agente della riscossione, oltre a quelle per aggio ex articolo 17, D.Lgs. n. 112/99 e di rimborso per le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debito così determinato poteva, dunque, essere estinto anche mediante un pagamento rateale, con l'aggiunta degli interessi di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973: tale misura nella prassi è stata spesso indicata con l'espressione "rottamazione delle cartelle". 

Si trattava, dunque, della prima applicazione di tale tipologia di definizione agevolata, pertanto si rese necessaria l'emanazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E dell'8 marzo 2017, finalizzata ad interpretare taluni aspetti di natura pratica. In particolare, si chiarì che la richiesta di definizione agevolata poteva essere presentata entro il 31 marzo 2017 e si fece luce con precisione sull'arco temporale di riferimento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ovvero quello compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Anche il significato dell'espressione "carico affidato all'agente della riscossione" trovò un preciso riscontro, dovendosi intendere il riferimento ai "carichi trasmessi" in via telematica entro il 31 dicembre 2016, sia che facessero riferimento ad accertamenti esecutivi, ovvero a quelli riscossi tramite cartella di pagamento.

Non fu introdotto un obbligo generalizzato per il contribuente a definire tutti i carichi a proprio nome, ben potendo essere possibile aderire alla definizione agevolata anche con particolare riferimento a singoli carichi iscritti a ruolo.

Sotto altro profilo, si ricorda che il Legislatore aveva espressamente escluso taluni carichi dalla definizione agevolata, come indicati all'articolo 6, comma 10.

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