News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Riscossione La rateazione
La rateazione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione

A cura del Centro studi fiscale Seac

Quando viene notificata una cartella di pagamento, il contribuente ha di fronte a sé due strade: o pagare integralmente, in un'unica soluzione, tutte le somme richieste con la cartella di pagamento, ovvero rateizzare l'intimato importo al fine di scongiurare sia l'adozione di misure cautelari a garanzia del credito che le procedure espropriative tout court.

L'articolo 19, D.P.R. n. 602/1973 tipizza, in modo organico, la disciplina della dilazione di pagamento con l'agente della riscossione.

Tale disposizione normativa prevede, al primo comma, che l'agente della riscossione, su espressa richiesta del contribuente - che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà - concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Si precisa che fino all'entrata in vigore della riforma legislativa del 2013, era previsto un numero di massimo di 48 rate.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

La rateizzazione facoltativa e obbligatoria

Fatta questa premessa e procedendo nella disamina della disposizione normativa di cui all'articolo 19 D.P.R. n. 602/1973, può affermarsi che la norma preveda, di fatto, una distinzione tra rateizzazione obbligatoria e facoltativa.

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?