A cura del Centro studi fiscale Seac
Quando viene notificata una cartella di pagamento, il contribuente ha di fronte a sé due strade: o pagare integralmente, in un'unica soluzione, tutte le somme richieste con la cartella di pagamento, ovvero rateizzare l'intimato importo al fine di scongiurare sia l'adozione di misure cautelari a garanzia del credito che le procedure espropriative tout court.
L'
Tale disposizione normativa prevede, al primo comma, che l'agente della riscossione, su espressa richiesta del contribuente - che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà - concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Si precisa che fino all'entrata in vigore della riforma legislativa del 2013, era previsto un numero di massimo di 48 rate.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Giova sin da subito evidenziare che la presentazione dell'istanza di dilazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo vero e proprio, con la conseguenza che troveranno applicazione le norme stabilite dalla Legge n. 241/1990 ed in particolare quelle sulla motivazione degli atti adottati da una Pubblica Amministrazione. Per tale ragione, al momento della presentazione dell'istanza di dilazione sarà individuato il responsabile del procedimento che prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sarò tenuto tempestivamente a dare notizia all'istante dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis Legge n. 241/1990. Ed invero, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui innanzi, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si chiarisce che la comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Ad ogni modo, l'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere adeguatamente motivata in sede di provvedimento finale di rigetto. |
Fatta questa premessa e procedendo nella
disamina della disposizione normativa di cui all'