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IVA Versamenti e adempimenti - Registrazione e conservazione delle operazioni
Registro delle fatture emesse

A cura del Centro studi fiscale Seac

La registrazione delle fatture emesse trova specifica disciplina principalmente nell'articolo 23, D.P.R. n. 633/1972, ma vi sono anche altre disposizioni relative a tale adempimento.

attenzione

L'articolo 4, D.Lgs. n. 127/2015 dispone che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, in apposita area riservata del sito istituzionale, le bozze:

  • dei registri IVA vendite e acquisti;
  • della liquidazione periodica IVA;
  • della dichiarazione annuale IVA.

I soggetti passivi che:

  • convalideranno le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate, nel caso queste fossero complete;
  • integreranno nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri IVA vendite e acquisti;

saranno esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri IVA vendite e acquisti; in ogni caso, permarrà l'obbligo di tenuta del registro incassi e pagamenti, in caso di opzione di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, secondo l'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 per le fatture emesse l'obbligo di registrazione cade entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in precedenza, entro i 15 giorni successivi all'emissione).

Il comma 1102 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2021, ai contribuenti di minori dimensioni è consentito registrare le fatture entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Si propongono nel presente capitolo le attuali modalità di registrazione delle fatture emesse.

Come anticipato, il D.L. n. 119/2018 ha modificato i termini previsti dall'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevedendo per le fatture emesse l'obbligo di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Pertanto, il termine relativo all'obbligo di registrazione è ancorato al momento di effettuazione dell'operazione: tutte le fatture emesse, ossia quelle:

  1. "immediate",
  2. "differite/riepilogative" di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), D.P.R. n. 633/1972;
  3. emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE (art. 21, comma 4, terzo periodo lettera c), D.P.R. n. 633/72;
  4. emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUE (art. 21, comma 4, terzo periodo lettera d), D.P.R. n. 633/72,

devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

attenzione

Il comma 1102 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2021, prevede una misura di semplificazione per i contribuenti di minori dimensioni, consentendo ai contribuenti che su opzione liquidano l'IVA trimestralmente, di registrare le fatture entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Il nuovo termine consente a tali soggetti di avere più tempo per registrare le operazioni, con la stessa cadenza trimestrale prevista per i versamenti dell'IVA.

Il registro IVA può essere compilato manualmente, oppure con modalità meccanografiche.

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