A cura del Centro studi fiscale Seac
La comunicazione di irregolarità scaturente dal controllo formale delle dichiarazioni, attività prevista ai soli fini delle imposte dei redditi e dell'IRAP (e non dell'
Com'è noto, tale disposizione prevede che, entro il 31 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici provvedono a:
- a escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi trasmessi dagli intermediari creditizi, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai medesimi elenchi,
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni, presentate per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Si tratta, dunque, di un'attività di controllo documentale (a
differenza di quella meramente liquidatoria prevista dall'