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Accertamento L'accertamento - Gli avvisi bonari
Controllo formale delle dichiarazioni

A cura del Centro studi fiscale Seac

La comunicazione di irregolarità scaturente dal controllo formale delle dichiarazioni, attività prevista ai soli fini delle imposte dei redditi e dell'IRAP (e non dell'IVA, come, invece, accade per la liquidazione delle dichiarazioni, che, ai fini IVA, è contenuta nell'articolo 54 bis del D.P.R. n. 633/1972), è disciplinata dall'articolo 36 ter, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Com'è noto, tale disposizione prevede che, entro il 31 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici provvedono a:

  • a escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi trasmessi dagli intermediari creditizi, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
  • escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai medesimi elenchi,
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni, presentate per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Si tratta, dunque, di un'attività di controllo documentale (a differenza di quella meramente liquidatoria prevista dall'articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 600/1973), ovvero di incrocio dei dati presenti in anagrafe tributaria o comunicati dai soggetti indicati nella norma, che viene svolta dagli uffici locali in ragione della competenza territoriale, radicata in base al domicilio fiscale, o alla sede legale, del contribuente.

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